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Ai sensi della Legge quadro dell’8 giugno 1986 n. 65, la Polizia Locale è il servizio appositamente destinato a svolgere le attività di polizia locale, propriamente intese come attività di vigilanza finalizzata ad assicurare, sia in via preventiva che in via repressiva, il rispetto di tutte le disposizioni giuridiche e amministrative poste dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti comunali, nonché di tutte le altre disposizioni che affidano al Comune o direttamente alla Polizia Locale la competenza ai controlli.
Accanto a tali competenze, la suddetta Legge quadro n. 65/1986, attribuisce agli appartenenti ai Corpi o Servizi di Polizia Locale, anche l’esercizio dei seguenti compiti:
a) funzioni di polizia giudiziaria, attribuendo a tal fine la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai comandanti e agli addetti al coordinamento e al controllo (tali figure si identificano sostanzialmente negli ufficiali e sottufficiali dei Corpi o Servizi) e di agente di polizia giudiziaria riferito agli altri operatori.
b) servizio di polizia stradale, costituito da tutte le attività dirette: alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; alla rilevazione degli incidenti stradali; alla predisposizione e all’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico; alla scorta per la sicurezza della circolazione; alla tutela e controllo sull’uso della strada.
c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza: attraverso il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita mediante decreto prefettizio a tutti i componenti dei Corpi o Servizi di polizia municipale, questi possono essere chiamati a collaborare con le Forze di Polizia dello Stato al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
  
In sostanza, dal quadro normativo e regolamentare vigente, la Polizia Locale si occupa principalmente:
a) di vigilare sull’osservanza di leggi e regolamenti, delle ordinanze e altre disposizioni emanate dagli organi competenti, riguardanti la polizia locale, l’igiene pubblica, l’edilizia, il commercio e i mercati, la circolazione stradale e la quiete pubblica;
b) di concorrere al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, per assicurare il funzionamento dei servizi, l’incolumità delle persone e la tutela del patrimonio pubblico e privato;
c) di prestare opera di soccorso in caso di calamità pubblica ed infortuni;
d) di disimpegnare il servizio di informazione, di accertamento e di rilevazione che, di volta in volta, verranno affidati dagli organi competenti;
e) di segnalare eventuali deficienza rilevate direttamente o lamentate dai cittadini nel funzionamento dei servizi pubblici, sia se condotti direttamente che appaltati;
f) di segnalare le nuove necessità che si manifestassero nell’ambito del territorio comunale e le eventuali cause di pericolo per la pubblica incolumità.

Oltre a tali attività di vigilanza propriamente intese, il Corpo di Polizia Locale si occupa anche di espletare numerose attività amministrative (gestione ordinanze—ingiunzioni di pagamento per sanzioni comunali; gestione delle comunicazioni di cessione fabbricato o denuncia di ospitalità di persone straniere; rilascio autorizzazioni; consulenze e pareri richieste da organi e uffici comunali o di altri enti; riscossione delle sanzioni pecuniarie non pagate mediante formazioni di ruoli, etc.).

Data creazione: 06-10-2009    |    Data ultimo aggiornamento: 19-02-2014